(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva; Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle Regioni e province autonome il compito di stabilire le relative modalita' e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. che approva il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo; Visto in particolare l'art. 13, comma 4, del succitato decreto che pone in capo alla direzione regionale dell'agricoltura il compito di assegnare ai conduttori i diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale; Ritenuto di procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva adottando il procedimento a graduatoria sulla base delle istanze di sanatoria pervenute all'ERSA entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 istitutiva dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale -ERSA, ed in particolare gli articoli 2 e 22; Atteso che le competenze in materia di vitivinicoltura a termini dell'art. 22, comma 7 della legge regionale n. 24/2002 restano in capo all'ERSA fino al trasferimento delle stesse ad altro ufficio dell'amministrazione regionale e che pertanto l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto (concessioni in deroga e introito dei corrispettivi previsti) continuano ad essere esercitati dalla suddetta agenzia sino a diversa disposizione; Considerato che, sulla base della comunicazione dell'ERSA del 9 ottobre 2002, risulta sussistere una disponibilita' di diritti presenti nella riserva pari ad ettari 48.96.35; Atteso che in Regione la superficie per la quale e' stata presentata istanza di sanatoria per vigneti abusivamente impiantati a termini dell'art. 11, comma 1, del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres/2000 ammonta a complessivi ettari 152.76.58 di cui ettari 115.60.03 riferibili all'Art. 11 comma 2 lettere b) e c) del decreto stesso; Considerato che sussistono oggettive difficolta' da parte dei conduttori di superfici vitate di acquistare sul libero mercato diritti di reimpianto per piccole superfici al fine di sanare le violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga e che pertanto e' opportuno che i diritti della riserva vengano utilizzati anche per concorrere a sanare detta tipologia di abusivismo che, tra l'altro, accomuna la maggior parte dei conduttori che hanno richiesto la deroga; Ritenuto opportuno assegnare ha. 40.00.00 di diritti presenti nella riserva ai conduttori che hanno realizzato vigneti anteriormente al 10 settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto n. 0438/ Pres./2000 e di destinare con altro atto amministrativo i restanti diritti della riserva per gli scopi di cui all'art. 13, comma 4 del decreto medesimo; Ritenuto di concedere la priorita' nell'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva, ai conduttori che hanno compiuto le violazioni di minor entita' in termini di superficie abusivamente realizzata e di prevedere che la richiesta di assegnazione possa avere luogo versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato; Considerato che il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto rilevato nel corso dell'anno 2001 - periodo di presentazione delle istanze di deroga - mediamente era pari ad euro 7.500,00 all'ettaro e che pertanto il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto dalla riserva e' pari a 11.250,00 euro/ettaro; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha chiesto alla commissione dell'Unione europea una proroga al 31 marzo 2003 del termine ultimo per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione delle disposizioni comunitarie e precedentemente fissato al 30 novembre 2002, come comunicato con nota del 13 novembre 2002, prot. n. F3424; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3948 del 19 novembre 2002; Decreta: E' approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 dicembre 2002 TONDO