(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del
17 maggio   1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,   ed  in  particolare  l'art.  5,  comma  3,  il  quale
stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati
alla riserva;
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1227/2000 della commissione del
31 maggio  2000,  che  stabilisce  le  modalita'  di applicazione del
regolamento    (CE)    n.    1493/1999    del    consiglio   relativo
all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo ed in particolare
quelle in ordine al potenziale produttivo;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27 luglio  2000,  concernente  le  norme di attuazione del
regolamento  (CE)  del  consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE)
della  commissione  n. 1227/2000, concernente l'organizzazione comune
del  mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce
alle  Regioni e province autonome il compito di stabilire le relative
modalita'  e  procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di nuovi
impianti di vigneto;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre
2000,  n.  0438/Pres.  che approva il regolamento di attuazione delle
procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE)
n.   1493/1999  e  1227/2000  in  materia  di  potenziale  produttivo
viticolo;
    Visto  in  particolare  l'art. 13, comma 4, del succitato decreto
che pone in capo alla direzione regionale dell'agricoltura il compito
di  assegnare  ai  conduttori  i  diritti di impianto derivanti dalla
riserva regionale;
    Ritenuto  di  procedere  all'assegnazione dei diritti di impianto
derivanti dalla riserva adottando il procedimento a graduatoria sulla
base   delle   istanze  di  sanatoria  pervenute  all'ERSA  entro  il
31 dicembre 2001;
    Vista  la  legge  regionale  1 ottobre  2002,  n.  24  istitutiva
dell'agenzia   regionale   per   lo  sviluppo  rurale  -ERSA,  ed  in
particolare gli articoli 2 e 22;
    Atteso  che le competenze in materia di vitivinicoltura a termini
dell'art.  22,  comma  7  della legge regionale n. 24/2002 restano in
capo  all'ERSA  fino  al  trasferimento delle stesse ad altro ufficio
dell'amministrazione   regionale   e   che  pertanto  l'adozione  dei
provvedimenti  conseguenti  al presente atto (concessioni in deroga e
introito  dei corrispettivi previsti) continuano ad essere esercitati
dalla suddetta agenzia sino a diversa disposizione;
    Considerato  che,  sulla  base  della comunicazione dell'ERSA del
9 ottobre  2002,  risulta  sussistere  una  disponibilita' di diritti
presenti nella riserva pari ad ettari 48.96.35;
    Atteso  che  in  Regione  la  superficie  per  la  quale e' stata
presentata istanza di sanatoria per vigneti abusivamente impiantati a
termini  dell'art.  11,  comma  1,  del  decreto del presidente della
giunta  regionale  n.  0438/Pres/2000  ammonta  a  complessivi ettari
152.76.58  di  cui  ettari  115.60.03  riferibili all'Art. 11 comma 2
lettere b) e c) del decreto stesso;
    Considerato  che  sussistono  oggettive  difficolta' da parte dei
conduttori  di  superfici  vitate  di  acquistare  sul libero mercato
diritti  di  reimpianto  per  piccole  superfici al fine di sanare le
violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga
e  che  pertanto  e'  opportuno  che  i diritti della riserva vengano
utilizzati   anche   per  concorrere  a  sanare  detta  tipologia  di
abusivismo che, tra l'altro, accomuna la maggior parte dei conduttori
che hanno richiesto la deroga;
    Ritenuto  opportuno  assegnare  ha.  40.00.00 di diritti presenti
nella   riserva   ai   conduttori   che   hanno   realizzato  vigneti
anteriormente al 10 settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8
del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art.
11, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto n. 0438/ Pres./2000 e
di  destinare  con altro atto amministrativo i restanti diritti della
riserva  per  gli  scopi  di  cui  all'art.  13,  comma 4 del decreto
medesimo;
    Ritenuto  di concedere la priorita' nell'assegnazione dei diritti
derivanti   dalla  riserva,  ai  conduttori  che  hanno  compiuto  le
violazioni  di  minor  entita'  in termini di superficie abusivamente
realizzata  e  di  prevedere  che  la richiesta di assegnazione possa
avere  luogo  versando  un  corrispettivo  pari al 150% del prezzo di
mercato;
    Considerato  che il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto
rilevato  nel  corso  dell'anno 2001 - periodo di presentazione delle
istanze di deroga - mediamente era pari ad euro 7.500,00 all'ettaro e
che  pertanto  il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto
dalla riserva e' pari a 11.250,00 euro/ettaro;
    Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali
ha  chiesto  alla  commissione  dell'Unione  europea  una  proroga al
31 marzo  2003  del  termine  ultimo  per  la  regolarizzazione delle
superfici   vitate   impiantate   in  violazione  delle  disposizioni
comunitarie  e  precedentemente  fissato  al  30 novembre  2002, come
comunicato con nota del 13 novembre 2002, prot. n. F3424;
    Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3948 del
19 novembre 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento bando concernente l'individuazione
dei   criteri,   delle   modalita'  e  del  prezzo  di  cessione  per
l'assegnazione  dei  diritti  derivanti  dalla  riserva regionale, ai
sensi  dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale
5 dicembre  2000,  n.  0438/Pres»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 4 dicembre 2002
                                TONDO